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Statuto della Pro Spilimbergo

 

Costituzione e scopi

Art.1

E’ costituita in Spilimbergo una Associazione denominata Pro Spilimbergo, con sede in Spilimbergo.

Art.2

La Pro Spilimbergo senza scopo di lucro alcuno potrà svolgere la sua attività, oltre che nel Comune di Spilimbergo, anche negli altri Comuni facenti parte del Mandamento amministrativo di Spilimbergo dove non siano costituite altre Pro Loco. Essa potrà aderire ad altre Associazioni o Enti e manifestazioni, con caratteristiche affini.

Art.3

Gli scopi della Pro Spilimbergo sono:
a) riunire intorno a sé tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Enti, Associazioni pubbliche e private, cui stia a cuore l’interesse e lo sviluppo del turismo e dell’immagine della città di Spilimbergo;
b) contribuire a organizzare turisticamente la località studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promovendone l’abbellimento anche mediante l’apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e sorvegliando la manutenzione;
c) tutelare e valorizzare con un’assidua propaganda e con pubblicazioni anche periodiche, tutte le bellezza naturali, artistiche, monumentali del luogo, per farle meglio conoscere e apprezzare, con particolare riguardo alla Scuola Mosaicisti, onore e vanto di Spilimbergo;
d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole, quanto più possibile incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
e) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni, festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni;
f) promuovere l’istituzione di alberghi, ritrovi ecc. e il miglioramento degli esistenti;
g) istituire uffici di informazione turistica e svolgere attività e servizi di carattere generale e di interesse locale, a salvaguardia delle tradizioni, della cultura e della lingua friulana;
h) appoggiare e sostenere ogni manifestazione sportiva, escursionistica, culturale, artistica, folcloristica;
i) essere presente in ogni iniziativa che tende all’incremento delle località in cui si svolge l’attività;
j) mantenere contatti con gli emigranti del Comune, sparsi in tutto il mondo, stringere con essi rapporti di amicizia affettuosa, portare la loro voce nella terra natia e mettersi a loro disposizione per tutte le informazioni di carattere locale – situazione demografica, edilizia ecc. – che possano interessarli.

 

Proventi

Art.4

La Pro Spilimbergo provvede alle proprie necessità gestionali e di funzionamento mediante:
a) le quote dei Soci;
b) i contributi di Enti pubblici e privati;
c) le eventuali donazioni;
d) i proventi di gestioni stabili o occasionali.

 

Soci

Art.5

I Soci si distinguono in Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari.

Art.6

Sono Soci Onorari quelle persone o Enti che in qualsiasi modo contribuiscano efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali, e che comunque abbiano ben meritato dall’Associazione o dalla Comunità dello Spilimberghese.

Art.6a

Sono Soci Benemeriti coloro che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.7

Sono Soci Sostenitori coloro che versano annualmente la quota di importo maggiore di quella del Socio Ordinario, di cui all’art.8, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8

Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota fissata dall’Assemblea dei Soci.

Art.9

Le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti sia pubblici che privati aderenti, verseranno un contributo annuo in egual misura di quello relativo alle persone fisiche e in precedenza precisato. Tali Associazioni o Enti avranno diritto a un voto che potrà essere esercitato dal Presidente o da un suo delegato.

Art.10

La qualità di Socio si acquista:
a) con l’accettazione dell’atto costitutivo mediante sottoscrizione del libro degli Associati;
b) con delibera del Consiglio di Amministrazione per la designazione dei Soci Onorari e conseguente loro accettazione scritta.

Art.11

Tutti i Soci Benemeriti, Sostenitori e Ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale propria di ciascuna delle categorie indicate, hanno diritto a partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Per eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione ed essere eleggibili, è necessario essere iscritti da almeno sei mesi. Qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, ogni Socio potrà disporre di un solo voto.

Art.12

La qualità di Socio si perde oltre che per decesso, per dimissioni o rinuncia, per morosità o indegnità. In questi casi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione debitamente notificata.

Art.13

I Soci avranno diritto alle pubblicazioni dell’Associazione e potranno frequentare i locali della Società e fruire di tutte le facilitazioni, in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dall’Associazione. La tessera di Socio dà diritto alla riduzione del 20% nelle manifestazioni a carattere sportivo, culturale e artistico indette dalla Pro Spilimbergo. Tale beneficio verrà indicato di volta in volta con apposito cartello.

Art.14

I Soci impossibilitati a partecipare alle Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, potranno essere rappresentati da altro Socio, a mezzo delega scritta all’esplicita condizione che i rappresentanti siano in regola con le quote. A ogni Socio è consentito rappresentare un solo altro Socio.

 

Consiglio di Amministrazione

Art.15

La Pro Spilimbergo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 14 membri, di cui 13 eletti dall’Assemblea e un membro di diritto.

Art.16

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. E’ membro di diritto il Sindaco del Comune di Spilimbergo.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, due Vicepresidenti e una Giunta Esecutiva, che sarà formata: dal Presidente – da due Vicepresidenti – da due Consiglieri. A tale Giunta Esecutiva sono demandate le decisioni di urgenza e la normale amministrazione.

Art.17

Qualora gli associati, come persone giuridiche o Enti e Associazioni, formulino richieste che possano direttamente interessarLi, il Consiglio ammetterà la presenza in riunione di uno o più rappresentanti di dette persone giuridiche, Enti e Associazioni, senza diritto di voto.

Art.18

Tutte le funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei membri del Consiglio sono gratuite. Essi avranno però diritto al rimborso delle spese vive sostenute.

Art.19

L’Assemblea annuale Ordinaria provvederà alla nomina di tre Revisori dei conti. Altro organo dell’Associazione è il Collegio dei Probiviri. Essi, in numero di tre, vengono eletti in sede di Assemblea Generale Ordinaria, durano in carica un triennio come i Revisori dei conti e sono investiti quali arbitri amichevoli compositori di tutte le vertenze che dovessero insorgere nell’ambito dell’Associazione e fra questa e gli Associati. La loro decisione assumerà veste di lodo arbitrale e sarà vincolante nei limiti della legge.

Art.20

E’ facoltà del Consiglio nominare un Segretario e uno o più impiegati. Il Consiglio provvederà altresì a emanare un Regolamento interno che non sia in contrasto con il presente Statuto.

Art.21

Il Consiglio presenta all’Assemblea tutte le proposte che ritiene utili per l’Associazione, pubblica la Relazione sull’andamento gestionale e finanziario, compila i Bilanci da sottoporre all’Assemblea, provvede a redigere il Regolamento interno.

Art.22

Il Consiglio può effettuare le spese ritenute necessarie e urgenti, prende tutte le decisioni che impongono una rapida scelta, salvo poi farle ratificare dalla prima Assemblea.

Art.23

Il Presidente della Pro Spilimbergo rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano, e mancando questo dal secondo Vicepresidente.


Assemblea dei Soci

Art.24

I Soci sono convocati almeno una volta all’anno in Assemblea Generale Ordinaria, con avviso pubblico affisso all’albo della sede, e personale; e tutte le volte che occorra in Assemblea Straordinaria.

Art.25

L’Assemblea sarà valida, in prima convocazione e sia in sede Ordinaria che Straordinaria, con la presenza di almeno la metà dei Soci. L’Assemblea sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La prima e la seconda convocazione non possono svolgersi nel medesimo giorno.

Art.26

L’Assemblea generale Ordinaria delibera sul Conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del Bilancio preventivo, sulla Relazione dei lavori eseguiti, sulla Relazione morale, su eventuali proposte del Consiglio.

Art.27

Per lo scioglimento dell’Associazione, la cui durata è a tempo indeterminato, e la modifica dello Statuto occorrono i voti di due terzi dei Soci aventi diritto al voto, ai sensi dell’art.11 del presente Statuto.

Art.28

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea si fa riferimento alle norme del Codice Civile per le società aventi personalità giuridica.

Art.29

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate o per iniziativa del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci.

Art.30

In caso di scioglimento della Pro Spilimbergo il patrimonio comunque costituito sarà devoluto al Comune di Spilimbergo.

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